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Art. 211 - Esecuzione delle misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

2. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

3. L’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

Rassegna di giurisprudenza

L’esecuzione della libertà vigilata, in conseguenza dell’unificazione di più misure di sicurezza della medesima specie, applicate, con sentenze penali di condanna, per fatti commessi in tempi diversi, è correttamente disposta, ai sensi degli art. 211 e 212, dopo che le pene detentive sono state scontate e completamente eseguite, a nulla rilevando i periodi di detenzione a qualsiasi altro titolo sofferti, in quanto il principio della fungibilità della detenzione non opera tra pene e misure di sicurezza: sicché il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena non può mai valere come anticipata esecuzione di misura di sicurezza; mentre può solo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, tenersi conto, ai sensi dell’art. 297 CPP, dell’internamento per misura di sicurezza e può solo, ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare, tenersi conto, ai sensi dell’art. 657 CPP, oltre che della custodia cautelare, anche della misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata, sempre che questa non sia divenuta definitiva (Sez. 1, 11534/1996).

Nel sistema vigente, in presenza di una misura di sicurezza ordinata dal giudice della cognizione, il magistrato di sorveglianza è chiamato ad effettuare la valutazione di attuale pericolosità del soggetto in vista della concreta esecuzione della misura di sicurezza, che interviene dopo che la pena detentiva è stata scontata o è altrimenti estinta (art. 211) (Sez. 1, 34926/2018).

L’AG può disporre ulteriori tipi di espulsione. A prescindere da quella a titolo di sanzione sostitutiva e di sanzione alternativa alla detenzione, in questa sede rileva il provvedimento emesso ex art. 235. Esso è disposto dal giudice, dopo la condanna. Si tratta di una misura di sicurezza in senso stretto, di carattere non detentivo, finalizzata al controllo della pericolosità del soggetto e che va eseguita dopo l’espiazione della pena. (esecuzione o estinzione) (art. 211). Si tratta di una misura sensibilmente diversa dalle precedenti di tipo amministrativo (che risultano collegate alla irregolarità della posizione giuridica dello straniero sul territorio dello Stato) o a quelle che sono assunte con funzione alternativa o sostituiva della pena e che rivestono il carattere di modelli, in definitiva, alternativi all’esecuzione penale (Sez. 1, 37305/2018).

Occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di sicurezza: di conseguenza la misura può avere inizio quando venga a cessare uno stato di detenzione, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca per l’eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (SU, 6/1993; SU, 10281/2008).

Tali principi, in materia di misure di sicurezza personali (fondate sui medesimi presupposti delle misure di prevenzione personali e tendenti al medesimo obiettivo della eliminazione della pericolosità), trovano puntuale base normativa nel disposto dell’art. 205, che espressamente prevede al primo comma che le misure di sicurezza sono ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, e prevede (per quanto qui interessa) al secondo comma, n. 3, che le misure possono essere ordinate con provvedimento successivo in ogni tempo nei casi stabiliti dalla legge, tra i quali rientra il caso delle misure applicate quando interviene la dichiarazione di abitualità nel reato ai sensi dell’art. 109, comma 1; nella previsione della rivalutabilità della pericolosità sociale, che costituisce il presupposto dell’applicazione della misura di sicurezza, in sede di revoca della misura ai sensi dell’art. 207 e di riesame della pericolosità ai sensi dell’art. 208; e nel disposto dell’art. 211, che prevede l’esecuzione delle misure di sicurezza, aggiunte a una pena detentiva, dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta (Sez. 1, 49976/2018).