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Art. 513 - Turbata libertà dell’industria o del commercio

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Essendo il bene giuridico sacrificato dall’offesa descritta dalla norma dell’art. 513 il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull’ ordine economico (Sez. 3, 3445/1995), se anche può rilevare l’offesa nei confronti del singolo imprenditore, è penalmente rilevante, però, unicamente una condotta fraudolenta che miri, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell’industria e del commercio predetti, tale non essendo invece quella che si limiti a predisporre, come nella specie, atti di concorrenza sleale che, certamente, non possono incidere “a monte”, alterandola, sulla funzionalità dell’impresa “rivale” (nella specie, normalmente continuata) ma, unicamente, “a valle”, sulla destinazione dell’attività economica, ovvero sul target dell’attività produttiva e, cioè, sul raggiungimento del consumatore.

Ne è riprova il fatto che la condotta di illecita concorrenza trova collocazione penale nell’ambito della diversa figura di reato di cui all’art. 513-bis ove però accompagnata da violenza o minaccia, diversamente rivestendo, in assenza di tali requisiti, valenza di mero inadempimento di carattere civilistico ex art. 2958 CC. Ed è, evidentemente, per tale ragione, che in sede di legittimità si è affermato che, esclusa l’applicabilità del delitto di cui all’art. 513-bis, il quale punisce esclusivamente l’alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il reato di cui all’art. 513 solo qualora l’azione sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un’industria o un commercio e, cioè, di attentare alla libertà di iniziativa economica (Sez. 3, 12227/2015).

Integra il reato di turbata libertà dell’industria o del commercio la condotta consistente nel parcheggiare ripetutamente mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della porta di accesso di un esercizio commerciale, in quanto la “violenza sulle cose”, elemento costitutivo alternativo del delitto di cui all’art. 513, sussiste, ai sensi dell’art. 392, comma secondo, anche quando ne venga mutata la destinazione naturale, conseguente, nella specie, al permanente occultamento alla vista della porta e della vetrina del negozio e alla sostanziale preclusione della utilizzabilità dello spazio ad esso antistante (Sez. 3, 1953/2017).

Il delitto di turbata liberta dell’industria o del commercio, ove la condotta fraudolenta si protragga nel tempo, ha natura di reato eventualmente permanente, identificandosi il momento di cessazione dell’antigiuridicità con l’ultimo atto illecito (Sez. 3, 6251/2011).

Il reato di turbata libertà dell’industria o commercio concorre con quello di danneggiamento quando l’alterazione del normale svolgimento dell’attività industriale o commerciale avvenga con mezzi violenti, di per sé integranti tale ultimo reato (nella specie il reo, titolare di una palestra, aveva strappato e rimosso dalla pubblica via alcuni manifesti pubblicitari reclamizzanti l’apertura di una nuova palestra, regolarmente affissi negli appositi spazi pubblicitari) (Sez. 3, 42470/2010).

Il delitto di turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513) può concorrere formalmente con quelli di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter) e di appropriazione indebita (art. 646), attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la necessità, ai fini della sua configurabilità, di un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti impiegati e la turbativa dell’esercizio dell’industria o del commercio che ne consegue, essendo la norma diretta a garantire il diritto individuale al libero svolgimento di un’attività industriale o commerciale (Sez. 3, 365731/2010).

Nel reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza il dolo è specifico, essendovi incluso il fine di eliminare o scoraggiare la altrui concorrenza (Sez. 3, 27681/2010).