x

x

Art. 470 - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Rassegna di giurisprudenza

Le minime dimensioni della punzonatura falsa su un gioiello sono già di per sé idonee ad ingannare la pubblica fede (Sez. 7, 44539/2017).

Integra il reato previsto dall’art. 470 la messa in vendita dei biglietti di ingresso a manifestazioni sportive recanti il contrassegno SIAE contraffatto, in quanto quest’ultimo ha natura giuridica di impronta di pubblica autenticazione e certificazione (Sez. 5, 43027/2010).

Integra gli estremi del tentativo del reato di cui all’art. 470 la condotta di chi mette in vendita apparecchi elettrici o elettronici con marchio CE falso (Sez. 5, 24696/2010).

In relazione al delitto di cui all’art. 470, per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella la cui presenza su determinate cose è imposta dalla legge al fine di garantire al fruitore delle stesse la autenticità della provenienza e della correlata certificazione. In particolare, con riguardo ai metalli preziosi, il DLGS 251/1999 ha stabilito l’obbligatoria apposizione sugli stessi di marchi di identificazione rispondenti ai requisiti specifici individuati nello stesso provvedimento legislativo, i quali possono essere richiesti anche da soggetti privati (Sez. 1, 8414/2004).

In tema di impronte di autenticazione o certificazione contraffatte, non può essere ritenuta inidonea ai sensi dell’art. 49 comma 2 e quindi definita come falso grossolano, la contraffazione che, pur essendo imperfetta e riconoscibile da una cerchia di esperti, sia tale da comportare per la media delle persone la possibilità (e non solo la probabilità) di inganno (Sez. 1, 8414/2004).

Integra il reato di cui all’art. 470 la vendita di metalli recanti la contraffazione dello strumento certificativo, a nulla rilevando la grossolanità della punzonatura contraffatta né la mancata stampigliatura sul metallo della sigla del produttore e del luogo di fabbricazione (Sez. 5, 5607/2000).

Fra le condotte previste dagli artt. 648 (ricettazione) e 470 (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autentificazione o certificazione) non esiste rapporto di specialità; non è dato rinvenire in esse, infatti, alcun elemento in comune: né l’obiettività giuridica, essendo il reato di cui all’art. 470 diretto a tutelare la pubblica fede, e non il patrimonio come la ricettazione, né l’elemento materiale, in quanto l’aver detenuto per vendere l’oggetto contraffatto è comportamento successivo e comunque dotato di una propria autonomia rispetto alla ricezione – ancorché  necessaria – della merce di origine delittuosa (Sez. 2, 10297/1997).

Il reato di cui all’art. 470 costituisce autonoma figura di reato e non circostanza attenuante dei reati di cui agli artt. 467, 468, 469, anche se la relativa sanzione è indicata come «ridotta di un terzo» rispetto a quelle previste dalle norme incriminatrici degli stessi (Sez. 1, 763/1997).

Integra il delitto di cui all’art. 470 la fraudolenta utilizzazione di una riproduzione fotografica di un contrassegno originale (Sez. 5, 3998/1995).

Il reato di cui all’art. 1 L. 406/1981 non ha carattere speciale rispetto a quello previsto dall’art. 470. Infatti, mentre questo. punisce il fatto di chi pone in vendita cose con le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, il primo punisce invece chi pone in commercio o detiene per la vendita strumenti fonografici riprodotti abusivamente, in quanto non preceduti dal pagamento dei diritti d’autore, e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che rechino o meno impronte false.

I due reati, pertanto, oltre ad essere diretti alla tutela di differenti interessi, si concretano in condotte materiali ontologicamente diverse, che, conseguentemente concorrono tra loro, in mancanza di elementi specializzanti che caratterizzino l’uno rispetto all’altro (Sez. 5, 1483/1992).

Il numero di telaio di un’autovettura è un elemento importante per l’identificazione del veicolo e, come tale, anche se è impresso dalla casa costruttrice straniera, essendo oggetto, insieme ad altri segni particolari di riconoscimento, di accordi internazionali sottoscritti dagli Stati interessati e, quindi, soggetto ad omologazione da parte degli organi competenti dello Stato italiano, ha indubbia rilevanza giuridica, stante la funzione cui esso adempie di autenticazione pubblica.

Di conseguenza, ogni alterazione o contraffazione integra il reato di cui all’art. 470, quando il veicolo, così contraffatto e in circolazione, sia posto in vendita o acquistato nella piena consapevolezza dell’intervenuta manipolazione (Sez. 2, 6438/1991).