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Art. 67 - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1);

2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

2. Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

La riduzione della pena per il concorso di più circostanze attenuanti, prevista dall’art. 67 cpv., va applicata in modo che la pena da irrogare in concreto non sia mai inferiore ad un quarto della pena base e non diminuendo la pena nella misura massima di un quarto della pena base (Sez. 6, 17908/2003).

Qualora, in virtù della concessione dell’attenuante ad effetto speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa” prevista dall’art. 8 DL L. 203/1991, alla pena per delitto punito con l’ergastolo nella sua forma aggravata (nella specie, omicidio volontario aggravato a norma dell’art. 577) sia sostituita la prevista pena detentiva temporanea (da dodici a venti anni di reclusione), le circostanze aggravanti che determinavano la previsione della pena perpetua devono considerarsi obliterate dal riconoscimento di quella attenuante, sicché le residue circostanze attenuanti che siano state riconosciute simultaneamente ad essa, in assenza di altre circostanze di segno opposto, non possono confluire in un giudizio di comparazione, ma devono essere valutate ai fini delle diminuzioni di pena ulteriori a norma degli art. 65 e 67 (Sez. 5, 4977/2010).

Il limite fissato dall’art. 67 comma 2, secondo cui, nel caso di concorso di più circostanze, la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto, opera anche quando fra le circostanze attenuanti concorrenti vi sia quella premiale di cui all’art. 442 CPP (Sez. 6, 4923/2000).