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CAPO II - DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

Art. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

1. Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (1).

2. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (1).

3. Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

4. Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

(1) Il primo e il secondo comma così sostituiscono l’originario primo comma, per effetto dell’art. 1, L. 19/1990.

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Art. 60 - Errore sulla persona dell’offeso

1. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

2. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona offesa.

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Art. 61 - Circostanze aggravanti comuni

1. Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l’avere agito per motivi abietti o futili;

2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;

4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (1);

6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso (2);

9) l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità (2);

11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale (3);

11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (4);

11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (5);

11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, (6) commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (7).

11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative. (8)

11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. (9)

11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. (10)

(1) Numero così sostituito dal comma 7 dell’art. 1, L. 94/2009.

(2) Vedi l’art. 6, DL 8/1991, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

(3) Numero aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito in legge, con modificazioni, con L. 125/2008. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 5-8 luglio 2010, n. 249, ha dichiarato: a) l’illegittimità dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale; b) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, della legge 94/2009; c) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».

(4) Numero aggiunto dal comma 20 dell’art. 3, L. 94/2009.

(5) Numero aggiunto dal comma 1 dell’art. 3, L. 199/2010.

(6) Comma modificato dall’art. 9 della Legge n. 69/2019 che ha sostituito l’espressione "e contro la libertà personale" a quella precedente "contro la li­bertà personale nonché del delitto di cui al­ l’articolo 572".

(7) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 1, DL 93/2013 convertito in L. 119/2013.

(8) Numero aggiunto dall’art. 14 L. 3/2018.

(9) Numero aggiunto dall’art. 16, comma 1, lettera a), DL 53/2019.

(10) Numero aggiunto dall’art. 5, comma 1, L. 14 agosto 2020, n. 113,

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Art. 61-bis - Circostanza aggravante del reato transnazionale (1)

1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell’articolo 416-bis.1.

(1) Articolo introdotto dal DLGS 21/2018, in sostituzione dell’art. 4, L. 146/2006.

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Art. 62 - Circostanze attenuanti comuni

1. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l’aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità (1);

5) l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

(1) Numero così sostituito dall’art. 2, L. 19/1990.

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Art. 62-bis - Circostanze attenuanti generiche

1. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

2. Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni (1)(2).

3. In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma (3).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 251/2005, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma del presente articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

(2) Articolo aggiunto dall’art. 2, DLGS 288/1944 e poi così sostituito dall’art. 1, L. 251/2005.

(3) Comma aggiunto dalla lettera f-bis) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito, con modificazioni, nella L. 125/2008.

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Art. 63 - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

1. Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente.

3. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo (1).

4. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

5. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.

(1) Comma così sostituito dall’art. 5, L. 400/1984.

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Art. 64 - Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

1. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

2. Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.

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Art. 65 - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

1. Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni (1);

2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 66 - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;

3) e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197 se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis (1).

(1) L’articolo già parzialmente modificato dall’art. 4, DLGS LGT 5 ottobre 1945, n. 679, e dall’art. 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, è stato così sostituito dall’art. 101, L. 689/1981.

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Art. 67 - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1);

2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

2. Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 68 - Limiti al concorso di circostanze

1. Salvo quanto è disposto nell’articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

2. Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

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Art. 69 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

1. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

2. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

3. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (1) (2) (3) (3-bis).

[5. In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell’articolo 63, valutata per ultima la recidiva] (4).

(1) Comma così sostituito prima dall’art. 6, DL 99/1974 e poi dall’art. 3, L. 251/2005. La Corte costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell’ergastolo; con sentenza 5-15 novembre 2012, n. 251 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, come sostituito dal citato art. 3 della legge 251/2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale; con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 105, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, L. 251/2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.; con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 106, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, L. 251/2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.; con sentenza 24 febbraio-7 aprile 2016, n. 74, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, L. 251/2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. La stessa Corte, con sentenza 5-14 giugno 2007, n. 192, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma Cost.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 73/2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 55/2021, ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma.

(3-bis) La Corte costituzionale, con sentenza 143/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza 68/2012 della stessa Corte costituzionale, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen.– sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

(4) Comma abrogato dall’art. 7, DL 99/1974.

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Art. 69-bis - Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze (1)

1. Per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

(1) Articolo introdotto dal DLGS 21/2018, in sostituzione dell’art. 7, comma 4, DL 419/1991.

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Art. 70 - Circostanze oggettive e soggettive

1. Agli effetti della legge penale:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso;

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

2. Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, e la recidiva.

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