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Art. 60 - Errore sulla persona dell’offeso

1. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

2. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona offesa.

Rassegna di giurisprudenza

La previsione dell’art. 60 postula una vicenda che sotto il profilo strutturale coinvolge tre soggetti (autore, vittima designata e vittima reale) e si risolve in una offesa ad una persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta per effetto di una falsa rappresentazione, laddove la fattispecie di cui all’art. 59, secondo comma, riguarda una situazione in cui vengono in rilievo solo l’offensore e la vittima.

Tale interpretazione trova conferma nell’espresso richiamo operato dal legislatore all’art. 60 ("salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60") nella parte finale del comma primo dell’art. 82, che disciplina la distinta fattispecie dell’offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta (c.d. aberratio ictus).

Nel disegno sistematico del codice penale la fattispecie dell’errore sulla persona dell’offeso, al pari della aberratio ictus, si risolve, infatti, in una fattispecie che coinvolge tre soggetti (autore, vittima designata e vittima reale) e si distingue da questa esclusivamente in quanto l’errore è dovuto ad una errata rappresentazione della realtà (c.d. errore-vizio) e non già all’uso dei mezzi di esecuzione del reato (c.d. errore-inabilità).

L’identità di disciplina delle circostanze nelle due fattispecie, pertanto, trae origine dalla previsione in entrambe le fattispecie di una divergenza tra voluto e realizzato che si sviluppa in una vicenda che coinvolge tre soggetti (Sez. 6, 58087/2017).

L’art. 60 contempla l’errore sull’identità della persona offesa e, pertanto, la situazione nella quale il soggetto colpito coincide materialmente con quello contro il quale è diretta la condotta delittuosa, ma che, per un errore nel processo di formazione di volontà dell’agente, viene scambiato con la diversa persona che questo intendeva offendere.

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ritiene applicabile la circostanza attenuante della provocazione anche nel caso di errore sulla persona del provocatore, e cioè nell’ipotesi di reazione rivolta per errore di persona contro un soggetto diverso dal provocatore. Nella stessa è, infatti, stato affermato che la reazione nei confronti del presunto provocatore non integra l’ipotesi dell’art. 59 cpv. (vale a dire il caso della cosiddetta provocazione putativa, in cui l’agente suppone erroneamente la provocazione nel fatto altrui), bensì quella dell’art. 60 cpv., ossia l’ipotesi di erronea supposizione, per errore sulla persona dell’offeso, dell’esistenza di una circostanza attenuante concernente i rapporti fra offeso e colpevole (Sez. 6, 58087/2017).

Le circostanze di reato attinenti all’intensità del dolo, tra le quali deve ricomprendersi la premeditazione prevista dall’art. 577, comma 1, n. 3, sono valutabili a carico dell’agente anche nel caso dell’aberratio ictus, di cui all’art. 82, non rientrando esse tra quelle riguardanti le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole che, ai sensi dell’art. 60, comma 1, richiamato dal citato art. 82, non sono poste a carico dell’agente in caso di errore di costui sulla persona dell’offeso (Sez. 1, 1811/2006).