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Art. 69-bis - Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze (1)

1. Per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

(1) Articolo introdotto dal DLGS 21/2018, in sostituzione dell’art. 7, comma 4, DL 419/1991.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.