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Art. 65 - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

1. Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni (1);

2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

Le attenuanti generiche comportano, a norma degli artt. 62-bis e 65 n. 3, una riduzione di pena «in misura non eccedente un terzo. Un terzo è la misura massima di essa, non quella obbligata, sicché le parti potevano liberamente accordarsi, come legittimamente accaduto, per una diminuzione di entità inferiore (Sez. 1, 58463/2018).

La misura della riduzione della pena in applicazione delle attenuanti costituisce l’oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, sindacabile, in sede di legittimità, solo nel caso in cui siano ravvisabili vizi logici di ragionamento (Sez. 3, 6877/2017).

La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost., non potendosi invero pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni ed essendo sufficiente che dal contenuto della motivazione possa desumersi che il potere discrezionale sul punto sia esercitato con senso di equità e proporzione (Sez. 7, 39396/2016).

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice di merito può tenere conto di uno stesso elemento, fra quelli indicati dall’art. 133, che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini (Sez. 2, 24995/2015).