x

x

Art. 61-bis - Circostanza aggravante del reato transnazionale (1)

1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell’articolo 416-bis.1.

(1) Articolo introdotto dal DLGS 21/2018, in sostituzione dell’art. 4, L. 146/2006.

Rassegna di giurisprudenza

La speciale aggravante della L. 146/2006, art. 4, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa (SU, 18374/2013).

La transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (SU, 18374/2013).

Ai fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti tra gli adepti, di una organizzazione sia pur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato ed al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. 3, 23896/2016).

La circostanza aggravante ex art. 4 L. 146/2006 si applica anche ai reati-fine consumati, integralmente o in parte, da appartenenti ad associazione per delinquere che si immedesimi nel gruppo organizzato criminale transnazionale (Sez. 6, 47217/2015).

La circostanza aggravante della transnazionalità è di natura oggettiva e si estende quindi ai concorrenti nel reato in forza del disposto dell’art. 59 secondo il quale le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (Sez. 2, 56338/2018).