Art. 237 - Cauzione di buona condotta (1)
1. La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83.
2. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
3. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 104, L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.