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Art. 237 - Cauzione di buona condotta (1)

1. La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83.

2. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

3. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 104, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.