Art. 600-septies.1 - Circostanza attenuante (1)
1. La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.
(1) Articolo aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.