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Art. 600-septies.1 - Circostanza attenuante (1)

1. La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.