Art. 603-bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
2. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 12, DL 138/2011, convertito, con modificazioni, con L. 148/2011.
Rassegna di giurisprudenza
Con l'art. 603 bis il legislatore ha scelto di utilizzare la locuzione stato di bisogno e non quella posizione di vulnerabilità, di matrice sovranazionale da intendersi non già con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè, una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose (Sez. 4, 28289/2022).
In caso di sequestro dell'azienda funzionale alla confisca obbligatoria di cui all'art. 603-bis comma 2, se non è applicabile il controllo giudiziario, essendo previsto dall'art. 3 l. 199/16 come misura alternativa al solo sequestro impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, CPP, tuttavia, nei casi di sfruttamento del lavoro, il controllo giudiziario non è sempre inapplicabile dovendosi valutare, caso per caso, la sussistenza delle condizioni per la confisca dell'azienda ed in particolare la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 4, 15202/2022).
La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603 bis caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio (Sez. 4, 3979/2021).
Il delitto previsto dall’art. 603-bis è destinato a colmare l’esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal DLGS 276/2003 (in specie l’art. 18), senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall’art. 600, come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione de qua (Sez. 5, 14591/2014).
L’espressione «delitti previsti dalla presente sezione» di cui all’art. 600-septies non può fare riferimento anche al reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera di cui all’art. 603-bis. Ciò in quanto, sulla base di una interpretazione storica e sistematica della norma, della sua ratio e della chiara intenzione del legislatore di circoscrivere la confisca di cui alla norma citata – al di là del dato letterale-topografico in essa riportato – ai delitti finalizzati alla tutela di minori vittime di abusi, non è possibile estendere al reato di cui all’art. 603-bis la portata applicativa della confisca prevista dall’art. art. 600- septies (Sez. 4, 54024/2018).
Prima delle modifiche apportate dall’art. 12 DL 138/2011, convertito con modifiche nella L. 148/2011 e successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 199/2016, l’art. 603-bis, comma 1, in tema di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» recitava «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato». Il nuovo testo invece ora dispone: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». È evidente che la nuova formulazione, coinvolgendo senza equivoci nella condotta incriminatrice anche gli utilizzatori e gli assuntori della manodopera intermediata dissipa ogni possibile perplessità; tuttavia il ragionamento proposto dai ricorrenti non inficia la validità dell’operazione interpretativa sopra ricordata, condotta anche con riferimento alla precedente formulazione della norma, pur diretta contro l’intermediatore, e volta a proteggere il lavoratore e la sua libertà individuale, la cui concreta lesione matura nel luogo in cui presta la sua attività nelle condizioni di sfruttamento che integrano in modo determinante la fattispecie. La struttura innovata della norma colpisce inequivocabilmente, superando tutte le perplessità che la precedente formulazione alimentava, anche colui che utilizza o impiega a proprio beneficio le prestazioni dei lavoratori intermediati o reclutati da altri; tuttavia anche il vecchio testo sanzionava senza alcun dubbio la condotta di colui che reclutava e forniva lavoratori, ossia «somministrava» manodopera all’effettivo beneficiario delle prestazioni, a patto, s’intende, che sussistessero le particolari modalità abusive connotanti lo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, con approfittamento dello stato di bisogno o necessità (Sez. 5, 51634/2017).
Il reato previsto dall’art. 603-bis, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, integra un delitto contro la personalità e richiede che ad uno sfruttamento della manodopera realizzato nell’ambito di un’attività organizzata di intermediazione svolta in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l’impiego di mezzi (Sez. 5, 6788/2017), e mediante condotte di violenza, minaccia o intimidazione idonee ad attentare alla dignità di uomo del lavoratore si accompagni l’approfittamento dello stato di bisogno o di necessità di quest’ ultimo da parte del reo (Sez. 2, 51443/2017).
Lungi dal configurare il reato ex art. 603-bis come necessariamente a forma associativa, il riferimento normativo all’attività organizzata di intermediazione integra un requisito modale della condotta, la quale deve svolgersi in modo non occasionale, ma attraverso una strutturazione che comporti l’impiego di mezzi. Impiego della cui sussistenza nel caso di specie, come si vedrà, l’ordinanza impugnata rende congruamente ragione (Sez. 5, 6788/2017).