Art. 603-bis.1 - Circostanza attenuante (1)
1. Per i delitti previsti dall’articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
2. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
3. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 600-septies.1.
(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, L. 199/2016.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.