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Art. 615-quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (1)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 547/1993.

Rassegna di giurisprudenza

Il reato di cui all’art. 615-quinquies punisce la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

L’articolo in questione completa la normativa diretta ad assicurare il diritto di godere, in modo indisturbato, del proprio sistema informatico, senza che questo subisca danni. Si tratta di un reato di pericolo (Sez. 5, 40470/2018).

Il delitto previsto dall’art. 615-quinquies rientra tra i cosiddetti reati informatici, che coinvolgono l’utilizzo di sistemi di elaborazione. Necessita, dunque, individuare la nozione di sistema informatico di cui alla norma in esame, tenuto conto che la L. 547/1993, che ha introdotto nel nostro sistema i cosiddetti computer crimes, non ha enunciato, quale oggetto di tutela, la definizione di sistema informatico, presupponendone significato e profili tecnici.

Né tale classificazione si rinviene nella successiva L. 48/2008 che ha modificato, in parte, la normativa in questione. In assenza di una classificazione legislativa, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità ha fornito una definizione, in relazione a diverse fattispecie incriminatrici che fanno riferimento all’espressione sistema informatico.

Questo è stato considerato, in senso ampio, quale pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche (SU, 17325/2015; Sez. 6, 3065/2000 (fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la natura di sistema informatico alla rete telefonica fissa, sia per le modalità di trasmissione dei flussi di conversazioni, sia per l’utilizzazione delle linee per il flusso dei cd. dati esterni alle conversazioni e venivano contestati i reati di accesso abusivo a sistema informatico e quello di frode informatica).

In sintesi ciò che viene in rilievo, per definire la nozione di sistema informatico, è l’attitudine della macchina (hardware) ad organizzare ed elaborare dati, in base ad un programma (software), per il perseguimento di finalità eterogenee. Nella definizione che qui interessa, dunque, alla funzione di registrazione e di memorizzazione dei dati, anche elettronica, si affianca l’attività di elaborazione e di organizzazione dei dati medesimi (Sez. 5, 40470/2018).