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Art. 71 - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto

1. Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Rassegna di giurisprudenza

L’applicazione dell’art. 73 comma 2 è da ritenersi meccanismo legale di determinazione della pena (espianda) che, in quanto tale, determina la inflizione dell’ergastolo – ove ne ricorrano i presupposti  già in sede di cognizione, posto che trattasi di effetto legale della pre-quantificazione della pena della reclusione, per ogni singola violazione di legge, nella misura indicata dalla norma (non inferiore a 24 anni), come del resto appare chiaro dai contenuti dello stesso articolo 533 comma 2 CPP.

Tale norma, in caso di condanna riguardante più reati, impone già nel momento della decisione di merito l’attivazione di un duplice passaggio espressivo rappresentato, in sequenza: a) dalla quantificazione della pena per ciascuno di essi; b) dalla determinazione della pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sostanziali sul concorso di reati (articoli da 71 a 79) e di pene o sulla continuazione (art. 81). Dunque il tema, lì dove si tratti di più reati oggetto di cognizione unitaria, deve essere affrontato e deciso già in sede cognitiva di merito mentre lì dove si tratti di decisioni emesse in procedimenti separati è lo stesso legislatore a prevedere (all’art. 80) l’applicazione delle medesime regole prescrittive  e quindi anche dell’art. 73 comma 2 in via alternativa , nel procedimento di merito posteriormente definito (ove possibile) o in sede esecutiva (con attribuzione del relativo potere al pubblico ministero ai sensi degli artt. 656 e 663 CPP).

Nessun rilievo, pertanto, al fine di ritenere applicabile la previsione di legge di cui all’art. 73 comma 2. può essere attribuito al fatto che le statuizioni «intermedie» di condanna per ciascun singolo delitto (alla pena di anni ventiquattro o superiore) siano state emesse nel medesimo o in separati procedimenti, stante la ricordata previsione di legge di cui all’art. 80 (norma che rende unitario il sistema sanzionatorio ed evita disparità di trattamento derivanti dai tempi e modalità di svolgimento delle singole vicende processuali).

Da ciò, inoltre, deriva che lì dove l’applicazione  di certo obbligatoria e non soggetta ad alcun margine di discrezionalità, trattandosi di criterio legale di quantificazione della pena  dell’art. 73 comma 2 non sia avvenuta in sede di cognizione, pur sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, è del tutto evidente che l’obbligo per il PM  in sede di emissione o di aggiornamento del decreto di cumulo ex art. 663 CPP  di indicare come eseguibile la pena dell’ergastolo è frutto della diretta applicazione della norma e precede  logicamente  ogni altra operazione su quant’altro abbia rilievo su altri istituti dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, 50890/2018).

La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e ss., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni 30 (SU, 45583/2007).