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Art. 72 (1) - Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee

1. Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo, con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

3. L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa.

(1) Articolo così modificato dall’art. 2, L. 1634/1962.

Rassegna di giurisprudenza

L’ergastolo è una pena perpetua ed è soggetto ad uno statuto normativo tipico, che ne contraddistingue vicende applicative ed esecutive. L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 non è una modalità di esecuzione della pena dell’ergastolo stesso. Ha, contrariamente, la funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l’ergastolo, fatti che, diversamente, rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista -perpetua o temporanea- non sarebbe concretamente applicabile (Sez. 7, 35398/2018).

Il concorso tra fatto punito con ergastolo e altro reato trova disciplina specifica (anche se retto da continuazione) nel cumulo giuridico. Se esso concorso afferisce a delitti che involgono pene temporanee superiori a cinque anni si agisce attraverso il semplice intervento sulla sanzione ulteriore dell’isolamento che viene inasprito; se concerne più delitti puniti con ergastolo non si opera attraverso la trasformazione dello stesso ergastolo in pena temporanea, passaggio non contemplato dal sistema, ma secondo il disposto dell’art. 72 comma 1 ancora una volta incidendo sul solo isolamento. Ciò anche se sia riconosciuto il regime della continuazione. Né avrebbe senso controdedurre richiamando il principio di favor del reato continuato che, nella specie, sarebbe vanificato.

Ciò perché, in ragione della gravità dei fatti restando ferma la sanzione base dell’ergastolo, anche in regime di continuazione, non avrebbe significato logico pensare ad un aumento di pena temporanea (che surrogherebbe l’ergastolo inizialmente inflitto per il reato concorrente) che si dovrebbe "affiancare" alla pena perpetua base, che resterebbe, comunque, ferma. Così ragionando si fisserebbe una pena "virtuale" detentiva temporanea, priva di base normativa, non contemplata dal sistema e non suscettibile di esecuzione.

Contrariamente il sistema prevede che si incida sull’isolamento, come avvenuto nella specie, e che il trattamento sanzionatorio di favor  che caratterizza il reato continuato  si attui attraverso la quantificazione dell’inasprimento del medesimo isolamento, che sarà inferiore nelle ipotesi di delitti avvinti da medesimo disegno criminoso e maggior e nei casi di delitti sorretti da spinte psicologiche indipendenti (Sez. 7, 35398/2018).

L’isolamento diurno previsto dall’art. 72, che si aggiunge a quello notturno ex art. 22 sempre operante in caso di esecuzione dell’ergastolo, ha natura di sanzione penale quale inasprimento di tale tipo di pena, da ciò conseguendo che non sono comunque ammesse modalità esecutive tali da privare di effetti l’isolamento diurno di cui trattasi, come appunto specificatamente si verifica nel caso di apertura del «blindo» di separazione dagli altri detenuti durante il giorno.

È pertanto evidente che la descritta fattispecie, in cui si deve correttamente eseguire la sanzione penale come irrogata secondo quanto previsto dalle norme sostanziali che contemplano la contemporanea applicazione dell’isolamento diurno e notturno, e pertanto continuo durante tutto l’arco della giornata, non è accostabile a quella disciplinata dall’art. 33 Ord. pen. a prescindere dal tipo di pena, in presenza di specifiche condizioni verificatesi durante la restrizione (Sez. 1, 39830/2018).

Allorché pene detentive temporanee si cumulano con quella dell’ergastolo, la decorrenza di quest’ultimo va sempre individuata nella data di inizio della carcerazione subita per il reato in relazione al quale la pena perpetua è stata inflitta. Dunque, i periodi precedentemente sofferti dal condannato per altri titoli di reato non possono essere sottratti alla pena perpetua (Sez. 7, 48646/2018).