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Art. 73 - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

1. Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

2. Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo (1).

3. Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 168/1994 ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Rassegna di giurisprudenza

L’applicazione dell’art. 73 comma 2 è da ritenersi meccanismo legale di determinazione della pena (espianda) che, in quanto tale, determina la inflizione dell’ergastolo  ove ne ricorrano i presupposti  già in sede di cognizione, posto che trattasi di effetto legale della pre-quantificazione della pena della reclusione, per ogni singola violazione di legge, nella misura indicata dalla norma (non inferiore a 24 anni), come del resto appare chiaro dai contenuti dello stesso articolo 533 comma 2 CPP.

Tale norma, in caso di condanna riguardante più reati, impone già nel momento della decisione di merito l’attivazione di un duplice passaggio espressivo rappresentato, in sequenza: a) dalla quantificazione della pena per ciascuno di essi; b) dalla determinazione della pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sostanziali sul concorso di reati (articoli da 71 a 79) e di pene o sulla continuazione (art. 81).

Dunque il tema, lì dove si tratti di più reati oggetto di cognizione unitaria, deve essere affrontato e deciso già in sede cognitiva di merito mentre lì dove si tratti di decisioni emesse in procedimenti separati è lo stesso legislatore a prevedere (all’art. 80) l’applicazione delle medesime regole prescrittive  e quindi anche dell’art. 73 comma 2 in via alternativa , nel procedimento di merito posteriormente definito (ove possibile) o in sede esecutiva (con attribuzione del relativo potere al pubblico ministero ai sensi degli artt. 656 e 663 CPP).

Nessun rilievo, pertanto, al fine di ritenere applicabile la previsione di legge di cui all’art. 73 comma 2. può essere attribuito al fatto che le statuizioni «intermedie» di condanna per ciascun singolo delitto (alla pena di anni ventiquattro o superiore) siano state emesse nel medesimo o in separati procedimenti, stante la ricordata previsione di legge di cui all’art. 80 (norma che rende unitario il sistema sanzionatorio ed evita disparità di trattamento derivanti dai tempi e modalità di svolgimento delle singole vicende processuali).

Da ciò, inoltre, deriva che lì dove l’applicazione  di certo obbligatoria e non soggetta ad alcun margine di discrezionalità, trattandosi di criterio legale di quantificazione della pena  dell’art. 73 comma 2 non sia avvenuta in sede di cognizione, pur sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, è del tutto evidente che l’obbligo per il PM  in sede di emissione o di aggiornamento del decreto di cumulo ex art. 663 CPP  di indicare come eseguibile la pena dell’ergastolo è frutto della diretta applicazione della norma e precede  logicamente  ogni altra operazione su quant’altro abbia rilievo su altri istituti dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, 50890/2018).

L’ordinamento giuridico penale ha adottato, in tema di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, il principio del cumulo materiale, espressamente stabilendo che le pene inflitte per diversi reati si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico. Tale principio trova applicazione, per l’espresso disposto dell’art. 80, anche nel caso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, con la sola limitazione prevista dall’art. 78, e a nulla rilevando che non sia stato in precedenza emesso il relativo provvedimento, che ha natura meramente dichiarativa, posto che il principio dell’unità delle pene concorrenti si ispira, da un lato, all’esigenza di assicurare una corretta realizzazione della pretesa punitiva e, dall’altro, a quella di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall’autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati.

Esso è riferibile soltanto alle pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione. Qualora, invece, durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di questa sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi ad un nuovo cumulo, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato, e la decorrenza del nuovo cumulo va determinata dalla data dell’ultimo reato ovvero da quella del successivo arresto, a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione. Il momento al quale occorre riferirsi ai fini del cumulo è, quindi, la data di consumazione dell’ultimo reato commesso prima dell’esecuzione di una qualsiasi delle pene considerate ai fini del concorso.

Nel cumulo vanno, inoltre, considerate anche le pene eventualmente espiate in anticipo rispetto alle altre, non potendo la posizione esecutiva del condannato essere influenzata da eventi casuali, quali le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze o dai ritardi nell’effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero (Sez. 1, 46564/2016).

L’art. 73 secondo comma prevede una norma speciale derogatoria della norma generale contenuta nell’art. 78 (primo comma n. 1), secondo cui nel caso di concorso materiale di reati comportanti pene detentive temporanee la pena (complessiva) da applicare non può eccedere  per i delitti  il limite di anni 30 di reclusione, deroga che trova la sua razionale causa giustificativa nella particolare gravità dei singoli reati commessi ed è legittimamente applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, dal giudice della cognizione, trattandosi di un effetto legale della (pre)quantificazione della pena della reclusione (Sez. 1 5784/2016).

Le pene della stessa specie, che concorrono a norma dell’art. 73, si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, come da testuale enunciazione di cui all’art. 76 comma 1; esse sono, pertanto, integralmente cumulabili tra loro se si riferiscono a reati commessi anteriormente all’inizio della esecuzione di una delle pene inflitte e, concorrendo tale presupposto, vanno fatte valere in un rapporto esecutivo unitario, previa effettuazione del cumulo; con la conseguenza che, all’interno di tale rapporto, eventuali periodi di detenzione sofferti con anticipo per l’uno o l’altro titolo, restano non più riferibili all’una piuttosto che all’altra pena, ma vanno riferiti alla pena unica nel suo complessivo ammontare da cui vanno indistintamente detratti (Sez. 1, 39190/2017).