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Art. 74 - Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa

1. Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

2. La pena dell’arresto è eseguita per ultima.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (Sez. 1, 32896/2014).

In tema di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, il principio del cumulo materiale trova applicazione anche nel caso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi con le sole limitazioni previste dall’art. 78, a nulla rilevando che non sia stato in precedenza emesso il relativo provvedimento, avente natura meramente dichiarativa, posto che il principio dell’unità delle pene concorrenti si ispira, da un lato, all’esigenza di assicurare una corretta realizzazione della pretesa punitiva e, dall’altro, a quella di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall’autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati.

Tale principio è riferibile solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre, qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad un ulteriore cumulo, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato; la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell’ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione (Sez. 1, 26270/2004).