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Art. 76 - Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

1. Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell’articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

2. Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell’applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

3. Se una pena pecuniaria concorre con un’altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

Rassegna di giurisprudenza

La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee.

Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 (SU, 40983/2018).

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell’esecuzione lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione della liberazione anticipata speciale, ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell’art. 4-bis Ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo (Sez. 1, 18172/2016).

Le pene della stessa specie, che concorrono a norma dell’art. 73, si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, come da testuale enunciazione di cui all’art. 76 comma 1; esse sono, pertanto, integralmente cumulabili tra loro se si riferiscono a reati commessi anteriormente all’inizio della esecuzione di una delle pene inflitte e, concorrendo tale presupposto, vanno fatte valere in un rapporto esecutivo unitario, previa effettuazione del cumulo; con la conseguenza che, all’interno di tale rapporto, eventuali periodi di detenzione sofferti con anticipo per l’uno o l’altro titolo, restano non più riferibili all’una piuttosto che all’altra pena, ma vanno riferiti alla pena unica nel suo complessivo ammontare da cui vanno indistintamente detratti (Sez. 1, 39190/2017).