x

x

Art. 77 - Determinazione delle pene accessorie

1. Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

2. Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Rassegna di giurisprudenza

La disciplina del cumulo materiale di cui agli artt. 77 e 79 è dettata per le sole pene accessorie previste dal codice penale (Sez. 5, 11683/1998).

Le vicende estintive che possono caratterizzare le pene dei singoli reati, unificati ex art 81, risultano sottratte al regolamento unitario, in guisa tale da conservare la individualità genetica e da essere assoggettate all’indicato principio pluralistico. Ciò vale indubbiamente per le pene accessorie e per ogni altro effetto penale della condanna (art. 77), come pure per l’estinzione della pena per decorso del tempo (Sez. 1, 19409/2017).

Nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata tenendo conto del bilanciamento tra circostanze, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell’aumento per la continuazione.  Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tener conto dell’entità della pena principale irrogata dalla sentenza di condanna, anche all’esito delle eventuali diminuzioni processuali (Sez. 1, 4137/2016).

Ai fini dell’applicazione di una sanzione accessoria, si deve avere riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata sia per l’applicazione delle circostanze attenuanti che per la scelta del rito (Sez. 4, 3538/2004).

Il primo comma dell’art. 77 risolve il problema del "se" vada applicata la pena accessoria per i reati in continuazione, e la regola è nel senso affermativo, valutandosi i singoli reati prima del cumulo giuridico delle pene per il concorso di reati. Questo vuole dire che la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici va applicata per ciascuna delle ipotesi di concussione per cui è condanna/applicazione di pena.

Per determinare la durata della interdizione vale, invece, la particolare regola del predetto secondo comma: le pene accessorie omogenee per ciascuna violazione si applicano per intero. Pertanto la pena di riferimento per la applicazione della interdizione non è quella del solo reato base, ma è la pena complessiva inflitta per i vari reati ai quali conseguono le pene accessorie della stessa specie che, ex art. 77 comma 2, devono essere applicate "tutte per intero" (il concorso è solo di reati omogenei per cui non è necessaria alcuna operazione di scorporo) (Sez. 6, 39784/2014).