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Art. 33 - Condanna per delitto colposo

1. Le disposizioni dell’articolo 29 e del secondo capoverso dell’articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1).

2. Le disposizioni dell’articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

(1) Comma così sostituito, dall’art. 121, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La pena accessoria (sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) prevista dall’art. 35-bis, è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 31 (condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte - interdizione) e 33 (condanna per delitto colposo), a tutte le ipotesi contravvenzionali senza distinguere tra contravvenzioni commesse con dolo o con colpa.

Infatti, secondo tali disposizioni, vi può essere un abuso di poteri o una violazione di doveri anche in caso di delitto colposo: è solo l’entità della pena irrogata che può escludere l’applicazione della interdizione, per espresso dettato legislativo, ma non è prevista, anzi è esclusa, una incompatibilità tra interdizione e comportamento colposo dell’agente (Sez. 6, 4 giugno 1986).