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Art. 34 - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa (1)

1. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale (2).

2. La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (2).

3. La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile (2).

4. La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile (2) (3).

5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori (4).

(1) Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lettera c), DLGS 154/2013.

(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera c), DLGS 154/2013.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 122, L. 689/1981.

(4) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 19/1990.

Rassegna di giurisprudenza

La mancata indicazione di durata della sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale non ne comporta la nullità, data la sua predeterminazione legislativa in un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, senza possibilità alcuna di determinazione da parte del giudice (Sez. 1, 5432/1992).

La decadenza dalla potestà parentale pronunciata in sede penale come pena accessoria si estende a tutti i figli minori del condannato, e non rimane circoscritta al singolo minore rimasto vittima degli abusi paterni; è pertanto improponibile, perché superfluo, il ricorso proposto dalla madre e diretto ad ottenere la pronuncia di decadenza del marito dalla potestà sui figli minori diversi dalla figlia ai danni della quale il padre aveva consumato violenza carnale, atti di libidine ed altro ancora: la misura richiesta dalla madre è in vero già contenuta nella sentenza penale di condanna del genitore indegno (Tribunale per i minorenni di Roma, 20 luglio 1992).