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Art. 35 - Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte

1. La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità.

2. La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni (1).

3. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 69/2015.

Rassegna di giurisprudenza

Le pene accessorie dell’interdizione temporanea o sospensione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere non sono applicabili nei confronti di colui che abbia venduto o messo in vendita merci ovvero che abbia offerto od eseguito servizi o prestazioni a prezzi superiori a quelli stabiliti dal Comitato interministeriale prezzi (Cip). La normativa vigente in materia riserva infatti all’esclusiva competenza del ministro e del presidente del comitato il potere di sospendere il denunciato dall’attività che abbia dato luogo all’infrazione o di escluderlo dalle assegnazioni di determinate materie, prodotti e di contingenti di esportazione e di importazione e dalla concessione dei relativi permessi, nonché dalle gare previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato (Sez. 6, 8951/1985).

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte costituisce una pena accessoria, essendo una conseguenza ex lege della condanna; alla sua applicazione non osta, pertanto, la circostanza che, a seguito del fatto per cui è processo, il questore abbia comminato la sospensione della licenza. Quest’ultima misura, ha, infatti, solo natura cautelare (Sez. 1, 9053/1978).

È applicabile in via provvisoria la pena accessoria della sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese al socio di una società di fatto imputato di contravvenzioni alle norme sull’igiene del lavoro, al fine di evitare che i predetti reati vengano portati a conseguenze ulteriori e di realizzare un effettivo risanamento degli ambienti di lavoro (Pretore di Torino, 4 marzo 1987).