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Art. 35-bis - Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (1)

1. La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore (2).

2. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 123, L. 689/1981.

(2) Comma così modificato dall’art. 15, L. 262/2005.

Rassegna di giurisprudenza

La pena accessoria (sospensione, dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) prevista dall’art. 35 bis, introdotto con l’art. 123 L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, è applicabile per il combinato disposto degli artt. 31 (condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte - interdizione) e 33 c.p. (condanna per delitto colposo), a tutte le ipotesi contravvenzionali senza distinguere tra contravvenzioni commesse con dolo o con colpa. Infatti, secondo tali disposizioni, vi può essere un abuso di poteri o una violazione di doveri anche in caso di delitto colposo: è solo l’entità della pena irrogata che può escludere l’applicazione della interdizione, per espresso dettato legislativo, ma non è prevista, anzi è esclusa, una incompatibilità tra interdizione e comportamento colposo dell’agente (Sez. 6, 9530/1986).