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Art. 36 - Pubblicazione della sentenza penale di condanna

1. La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.

2. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni (2).

3. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.

4. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti (3).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

(2) Comma così modificato prima dal comma 1 dell’art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge, e poi dal numero 1) della lettera a) del comma 18 dell’art. 37, DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(3) Comma così modificato prima dall’art. 2, comma 216, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e poi dal numero 2) della lettera a) del comma 18 dell’art. 37, DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all’art. 36 dall’art. 37, comma 18, DL 98/2011, convertito nella L. 111/2011, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto di pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", così determinando un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall’art. 2, comma 4, con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in quanto maggiormente afflittiva (Sez. 2, 14768/2017).

Sono riconducibili al novero delle pene accessorie, la cui durata non è espressamente determinata dalla legge, quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37, a quella della pena principale inflitta. Ciò che, peraltro, non comporta, a fronte del sostanziale automatismo, che all’operazione possa procedere il giudice di legittimità avuto riguardo alla circostanza che, per quanto in particolare riguarda la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, l’art. 36 affida al giudice la determinazione della durata della stessa con il limite, in ogni caso, di giorni trenta (SU, 6240/2015).

Le pene accessorie, tra cui deve essere compresa la pubblicazione della sentenza, conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20  in relazione all’art. 36 espressamente richiamato dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 171-ter L. 633/1941  con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell’imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, 31960/2016).