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Art. 37 - Pene accessorie temporanee: durata

1. Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Rassegna di giurisprudenza

Sono riconducibili al novero delle pene accessorie, la cui durata non è espressamente determinata dalla legge, quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37., a quella della pena principale inflitta.

Ciò che, peraltro, non comporta, a fronte del sostanziale automatismo, che all’operazione possa procedere il giudice di legittimità avuto riguardo alla circostanza che, per quanto in particolare riguarda la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, l’art. 36 affida al giudice la determinazione della durata della stessa con il limite, in ogni caso, di giorni trenta (SU, 6240/2015).

In tema di pene accessorie, la previsione di cui all’art. 37 svolge una funzione residuale rispetto all’art. 29 ed è destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente predeterminata (Sez. 1, 36299/2015).