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Art. 38 - Condizione giuridica del condannato alla pena di morte

[1. Il condannato alla pena di morte (1) è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.]

1. La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo. L’articolo 38 può essere quindi considerato sostanzialmente abrogato.

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