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Art. 452-duodecies - Ripristino dello stato dei luoghi (1)

1. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice.

2. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 68/2015.

Rassegna di giurisprudenza

L’ordine di ripristino dello stato dei luoghi è prerogativa esclusiva del giudice da esercitarsi soltanto quando pronuncia di sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 CPP (Sez. 3, 32365/2017).

In tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato può essere impartito dal giudice solo con la sentenza di condanna, onde in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, se è stato emesso tale ordine, il giudice dell’impugnazione deve revocarlo, trattandosi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione giuridica nella accessorietà alla sentenza di condanna, per cui, se il reato si estingue, tale giustificazione viene meno, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (Sez. 3, 45362/2015).