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DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

Art. 414 - Istigazione a delinquere

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206 (1), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

2. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

3. Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (2).

4. Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3).

(1) La multa risulta così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, con L. 43/2015.

(3) Comma aggiunto dall’art. 15, DL 144/2005, convertito, con modificazioni, con L. 155/2005 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, con L. 43/2015.

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Art. 414-bis - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

3) Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

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Art. 415 - Istigazione a disobbedire alle leggi

1. Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 108/1974, ha dichiarato l’illegittimità della disposizione contenuta nell’art. 415, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

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Art. 416 - Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonchè all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (1).

7. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (2).

(1) Comma aggiunto dall’art. 4, L. 228/2003 e poi così modificato dal comma 5 dell’art. 1, L. 94/2009.

(2) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

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Art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)

1. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (2).

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (3).

3. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (4).

4. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (5).

5. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

8. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] (6).

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (7) (8).

(1) Rubrica così sostituita dal numero 5) della lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito in legge, con modificazioni, con L. 125/2008.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, L. 251/2005, dal n. 1) della lett. b-bis) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito, con modificazioni, con L. 125/2008 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. a), L. 69/2015.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, L. 251/2005, dal n. 2) della lett. b-bis) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito, con modificazioni, con L. 125/2008 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. b), L. 69/2015.

(4) Comma così modificato dall’art. 11-bis, DL 306/1992 convertito in L. 356/1992, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

(5) Comma così modificato dall’art. 1, L. 251/2005, dal n. 3) della lett. b-bis) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito, con modificazioni, con L. 125/2008 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. c), L. 69/2015.

(6) Parte soppressa dall’art. 36, comma 2, L. 55/1990.

(7) Comma così modificato prima dal numero 4) della lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito, con modificazioni, con L. 125/2008 e poi dal comma 2 dell’art. 6, DL 4/2010, convertito, con modificazioni, con L. 50/2010. Si tenga presente che il citato DL n. 4/2010 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 120, DLGS 6 settembre 2011, n. 159.

(8) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 646/1982.

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Art. 416-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (1)

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

3. Per i delitti di cui all’articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

4. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

(1) Articolo introdotto dal DLGS 21/2018, in sostituzione degli artt. 7 e 8, DL 152/1991.

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Art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso (1)

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punti con la pena stabilita nel primo comma dell’art. 416-bis.

2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo ci cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis, aumentata della metà.

4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

(1) Articolo interamente sostituito dalla L. 43/2019.

Questo era il testo precedente: 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

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Art. 417 - Misura di sicurezza

1. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti (1), è sempre ordinata una misura di sicurezza.

(1) Le parole «per il delitto preveduto dall’articolo precedente» sono state sostituite con le parole «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti», dall’art. 5, L. 23 dicembre 1982, n. 936, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. Il riferimento deve intendersi effettuato agli articoli 416 e 416-bis.

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Art. 418 - Assistenza agli associati

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni (1).

2. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente (2).

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

(1) Comma così modificato prima dall’art. 1, 374/2001, convertito con L. 438/2001 e poi dall’art. 1, L. 251/2005.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, 374/2001, convertito con L. 438/2001.

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Art. 419 - Devastazione e saccheggio

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero (1) su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

(1) Il riferimento alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è stato inserito dall’art. 7, comma 1, lettera c), DL 53/2019.

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Art. 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità (1)

1. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti (2).

3. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni (3).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 547/1993.

(2) Comma abrogato dall’art. 6, L. 48/2008.

(3) Comma abrogato dall’art. 6, L. 48/2008.

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Art. 421 - Pubblica intimidazione

1. Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

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