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Art. 414-bis - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

3) Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto di istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia è un reato di pericolo concreto con dolo generico che consiste nell’indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si è fatta apologia (Sez. 3, 23943/2021).