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Art. 417 - Misura di sicurezza

1. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti (1), è sempre ordinata una misura di sicurezza.

(1) Le parole «per il delitto preveduto dall’articolo precedente» sono state sostituite con le parole «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti», dall’art. 5, L. 23 dicembre 1982, n. 936, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. Il riferimento deve intendersi effettuato agli articoli 416 e 416-bis.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417, il magistrato di sorveglianza ha sempre l’onere di verificare se persistono, al momento della decisione, le condizioni di un giudizio positivo sulla pericolosità sociale del sottoposto, la quale deve essere oggetto di un accertamento in concreto ai sensi dell’art. 203, che deve essere svolto sulla base degli elementi di cui all’art. 133 e del comportamento del condannato durante e dopo l’espiazione della pena (Sez. 1, 1559/2019).

In senso contrario: nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale (Sez. 6, 44667/2016).

La presunzione semplice di pericolosità sociale del condannato per il reato di cui all’art. 416-bis può essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la collaborazione del soggetto condannato con l’AG, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità (Sez. 6, 2025/2018).

Giova rilevare come, con la L. 663/1986 (cosiddetta Legge Gozzini), il legislatore abbia abrogato l’art. 204, che prevedeva le ipotesi di pericolosità sociale presunta, ed abbia espressamente prescritto, nel comma 2 dell’art. 31 stessa legge, che “Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa”.

Pur dovendosi ritenere pacifico che l’applicazione di una misura di sicurezza personale presupponga l’accertamento della pericolosità sociale dell’imputato da parte del giudice della cognizione, non può nondimeno trascurarsi di considerare come il legislatore del 1986, nell’abrogare l’art. 204, abbia lasciato inalterate sia gli artt. 229 e 230 là dove prevedono l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata rispettivamente facoltativa ed obbligatoria, sia l’art. 417  che appunto viene in rilievo nella specie  là dove dispone, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 416- bis, l’applicazione obbligatoria della misura di sicurezza personale.

A fronte di tale contesto normativo, la più recente  e condivisibile  giurisprudenza di legittimità si è stabilizzata nel senso di ritenere che, nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, operando una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale, che può essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la collaborazione del soggetto condannato con l’AG, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità (Sez. 6, 50082/2018).