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Art. 421 - Pubblica intimidazione

1. Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

Rassegna di giurisprudenza

È ravvisabile il delitto di pubblica intimidazione (art. 421) nel comportamento di chi minacci di compiere una strage facendo deflagrare il gas contenuto in una bombola detenuta in uffici aperti al pubblico di un Comune (Sez. 1, 1239/2019).