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Art. 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità (1)

1. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti (2).

3. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l’interruzione anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni (3).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 547/1993.

(2) Comma abrogato dall’art. 6, L. 48/2008.

(3) Comma abrogato dall’art. 6, L. 48/2008.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della sussistenza del reato di attentato a impianti di pubblica utilità, la nozione di impianto indica il complesso di strutture, apparecchi, attrezzature e congegni concorrenti ad uno stesso scopo ed indispensabili per un determinato fine.

In tale nozione rientra una centralina telefonica o armadio di distribuzione, che ha la funzione di convogliare e smistare, attraverso i congegni e i cavi in essa contenuti, il traffico delle utenze di una determinata area, ai fini del normale svolgimento del servizio telefonico (ella specie, è stata ritenuta danneggiamento di impianto di pubblica utilità la manomissione di cavi di una centralina telefonica finalizzata alla perpetrazione di un furto) (Sez. 2, 8178/1984).