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Art. 190 - Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile (1)

[1. Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per l’ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo precedente.]

(1) La disposizione in esame è da considerarsi abrogata, ai sensi dell’art. 218, DLGS  271/1989, in virtù del quale: "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l’ipoteca legale".

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