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Art. 193 - Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

1. Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.

2. Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente.

Rassegna di giurisprudenza

Nello stabilire la possibilità di aggressione dei beni intestati a terzi, entrambe le disposizioni normative di cui agli artt. 192 e 193 subordinano la possibilità di applicare il sequestro conservativo esclusivamente a quei beni trasferiti a terzi dopo la commissione del reato; pertanto, l’interpretazione giurisprudenziale sopra citata, cui pure si ritiene di aderire e secondo la quale il sequestro conservativo può colpire anche i beni intestati a terzi purché l’imputato ne abbia la disponibilità, va precisata nel senso che gli atti di trasferimento devono comunque essere stati compiuti dopo la consumazione del delitto per cui si procede.

Principio questo anche recentemente ribadito in una pronuncia secondo cui in tema di sequestro conservativo, non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato, ai sensi dell’art. 192 cod. pen., gli atti a titolo gratuito posti in essere dall’imputato successivamente alla commissione del reato (Sez. 5, 1935/2017).

Altrimenti si finirebbe per confondere istituti di carattere diverso poiché il sequestro conservativo non riguarda beni connessi alla consumazione del reato ovvero arricchimenti ingiustificati (aggredibili attraverso l’ordinario ricorso alla disciplina di cui all’art. 240-bis), ma aggredisce il patrimonio dell’imputato ad iniziativa del PM. e della parte civile quando vi sia fondata ragione di ritenere che si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria e/o delle spese del procedimento ovvero delle obbligazioni civili nascenti da reato (Sez. 2, 4724/2019).