x

x

Art. 194 - Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato

1. Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

2. La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell’atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell’altro contraente.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.

Rassegna di giurisprudenza

Dalla lettura combinata dei due commi dell’art 194 si ricava che gli atti a titolo gratuito compiuti dall’imputato prima del reato, ma in un periodo esteso al massimo entro l’anno precedente, non sono efficaci nei confronti dei crediti indicati nell’art 189, qualora si dimostri che l’imputato li ha compiuti in frode.

Dunque le parti interessate possono far valere le ipotesi di inefficacia riguardanti eventuali atti a titolo gratuito, che siano stati compiuti dall’imputato/debitore al massimo entro l’anno precedente l’epoca del commesso reato, a condizione di provare che li abbia realizzati in frode. In altre parole vi è un onere di allegazione e di prova da parte dell’interessato, che riguarda eventuali attività dell’imputato finalizzate ad eludere le garanzie del pagamento delle spese elencate nell’art 189 ma che è limitato, quanto al tempo di realizzazione di tali attività, ad atti negoziali in frode I confezionati al massimo entro l’anno antecedente l’epoca di collocazione degli addebiti penali (SU, 38670/2016).