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Art. 192 - Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato

1. Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’art. 189.

Rassegna di giurisprudenza

Nello stabilire la possibilità di aggressione dei beni intestati a terzi, entrambe le disposizioni normative di cui agli artt. 192 e 193 subordinano la possibilità di applicare il sequestro conservativo esclusivamente a quei beni trasferiti a terzi dopo la commissione del reato; pertanto, l’interpretazione giurisprudenziale sopra citata, cui pure si ritiene di aderire e secondo la quale il sequestro conservativo può colpire anche i beni intestati a terzi purché l’imputato ne abbia la disponibilità, va precisata nel senso che gli atti di trasferimento devono comunque essere stati compiuti dopo la consumazione del delitto per cui si procede.

Principio questo anche recentemente ribadito in una pronuncia secondo cui in tema di sequestro conservativo, non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato, ai sensi dell’art. 192, gli atti a titolo gratuito posti in essere dall’imputato successivamente alla commissione del reato (Sez. 5, 1935/2017).

Altrimenti si finirebbe per confondere istituti di carattere diverso poiché il sequestro conservativo non riguarda beni connessi alla consumazione del reato ovvero arricchimenti ingiustificati (aggredibili attraverso l’ordinario ricorso alla disciplina di cui all’art. 240-bis), ma aggredisce il patrimonio dell’imputato ad iniziativa del PM. e della parte civile quando vi sia fondata ragione di ritenere che si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria e/o delle spese del procedimento ovvero delle obbligazioni civili nascenti da reato (Sez. 2, 4724/2019).

Le Sezioni unite specificano, con riferimento ai crediti elencati nell’art. 189, che le parti legittimate possono far valere, già in sede di richiesta della misura cautelare, e a maggior ragione in sede di riesame, le ipotesi di inefficacia automatica degli atti a titolo gratuito compiuti dall’imputato/debitore dopo il reato, previste con tali caratteristiche dall’art. 192, in quanto connotate da evidente callidità e senza che possa rinvenirsi alcuna ragione di tutela in favore dei beneficiari.

Ma possono essere fatte valere, con un onere di allegazione più complesso, anche quelle riguardanti gli atti a titolo gratuito compiuti prima del reato, al massimo entro l’anno precedente, se si prova che furono realizzati, dall’imputato, in frode (arg. ex art. 194, primo e secondo comma); infine, quelle riguardanti gli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, compiuti dopo il reato, dei quali la legge (art. 193, primo comma) presume essere stati fatti dal debitore in frode, pur richiedendo (al secondo comma) la prova della malafede dell’altro contraente, e gli atti di quest’ultimo tipo compiuti prima del reato, con la prova, richiesta dall’art. 194, secondo comma, della malafede sia dell’imputato che dell’altro contraente (Sez. 4, 1230/2019).

In sede di opposizione all’esecuzione, come l’opponente può contestare il diritto di procedere all’esecuzione forzata, adducendo l’ impignorabilità del bene staggito perché conferito ad un fondo patrimoniale, sorta anteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale od al conseguimento della sua definitività, così, simmetricamente, non è precluso al creditore procedente di replicare che la pignorabilità del bene deriva dall’applicazione dell’art. 192, qualora il fondo sia stato costituito dall’autore del reato dopo la commissione dello stesso, attesa l’inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tra azioni revocatorie, tanto più di quella penale, rispetto all’opposizione all’esecuzione che si fondi sull’impignorabilità di beni che siano oggetto di queste (Sez. 3, 23158/2014).

Il vigente sequestro conservativo penale è un istituto ridisegnato anche sulla falsariga del sequestro conservativo civile, previsto dall’art. 2905 CC e regolato, nella procedura, dall’art. 671 CPC, del quale ricalca il limite alla autorizzabilità da parte del giudice rispetto a beni impignorabili, e la eseguibilità con forme (secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi o mediante trascrizione), che ne rendono evidente la natura di pignoramento anticipato (così, in una fattispecie in tema di beni conferiti in fondo patrimoniale, SU, 38670/2016).