x

x

Art. 198 - Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

1. L’estinzione del reato o della pena non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

Rassegna di giurisprudenza

Ai sensi dell’art. 198, l’estinzione del reato non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti da reato, che, invece, vengono meno nel caso (diverso dall’estinzione) dell’abrogatio criminis (Sez. 5, 29237/2016).

Una recente pronuncia di legittimità (Sez. 5, 15634/2016) ha valorizzato, ai fini della soluzione della tematica della sorte degli effetti civili scaturenti da un fatto non più integrante reato, la sentenza 12/2016 della Corte costituzionale, che ha delineato la fisionomia generale della disciplina dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale, disciplina informata al «principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi»: il danneggiato può scegliere se esperire l’azione civile in sede penale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale; in tale seconda ipotesi non subisce alcuna limitazione di ordine temporale, proseguendo il giudizio civile di danno, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale (art. 75, comma 2, CPP) e la sospensione rappresenta l’eccezione, che opera nei limitati casi previsti dall’art. 75, comma 3.

In tale prospettiva, osserva ancora la sentenza 12/2016, l’art. 538, comma 1, CPP, collega «in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell’imputato», con l’unica eccezione  «fortemente circoscritta»  stabilita dall’art. 578 CPP riguardante il giudizio di impugnazione nel caso di reato estinto per amnistia e per prescrizione non suscettibile di essere estesa analogicamente ad altre cause estintive.

Il tenore della richiamata sentenza 12/2016 porta ad escludere la possibilità di un’interpretazione analogica del disposto di cui all’art. 578 CPP, stante l’evidente mancanza di una medesima ratio tra il caso della depenalizzazione e quello disciplinato dal citato art. 578  (non importando in tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 198, l’estinzione del reato anche l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti da reato, che, invece, vengono meno nel caso  diverso dall’estinzione  dell’abrogatio criminis) (Sez. 5, 54136/2016).

L’estinzione del reato per prescrizione non incide in nessun modo sugli effetti civili: ed invero, a mente del combinato disposto degli artt. 198 e 2947 CC, l’obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno derivati dall’illecito, regolato dall’art. 185, in nessun caso è travolto dall’estinzione del reato (Sez. 6, 53581/2014).