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Art. 197 (1) - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

1. Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta.

2. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 116, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La società di revisione ha l’obbligo di evidenziare in una apposita voce di bilancio il rischio patrimoniale derivante da un evento probabile, nel caso di specie l’irrogazione di una ammenda agli amministratori di così elevato ammontare da rendere altamente probabile ex art. 197 la responsabilità patrimoniale della società stessa. In ogni caso tale rischio deve quantomeno essere segnalato nelle note esplicative come "evento possibile" (Tribunale di Torino, 18 settembre 1993).