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Art. 196 (1) - Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

1. Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

2. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 116, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La responsabilità del superiore per il reato dell’inferiore non può dedursi "sic et simpliciter" da tale rapporto gerarchico: la si potrebbe dedurre solo in quanto tra gli specifici doveri funzionali del superiore rientri anche quello d’impedire il reato dell’inferiore.

Non basta quindi il semplice dovere generico di sorveglianza, connaturato a qualsiasi rapporto gerarchico, a determinare un concorso omissivo ex art. 40 comma 2, ma per un principio generale dell’ordinamento desumibile dall’art. 196, tranne le ipotesi in cui il sorvegliante abbia in qualche modo attivamente contribuito alla realizzazione del reato del dipendente, la sua responsabilità può essere ravvisata solo quando emergano obblighi di sorveglianza non generici ma specifici: il sorvegliante deve porsi cioè come garante del bene giuridico, nel senso che egli è il soggetto il cui attivarsi viene concepito dalla legge come oggetto essenziale ai fini della sua protezione (GIP del Tribunale di Teramo, 18 marzo 1996).