x

x

Art. 3

1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di «pene restrittive della libertà personale» o «individuale» e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di «pene detentive» o «pene restrittive della libertà personale», per la stessa durata.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.