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Art. 54

1. La vigilanza speciale dell’autorità di pubblica sicurezza che è stata applicata o che deriva da una condanna riportata prima dell’attuazione del codice penale è eseguita, per intero o per la parte che rimane da scontare al momento di tale attuazione, nei modi stabiliti dal codice per la libertà vigilata.

2. Quando l’esecuzione della vigilanza speciale non è stata ancora iniziata, si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 648 e seguenti del codice di procedura penale; se l’esecuzione è stata già iniziata, l’autorità di pubblica sicurezza deve fornire al giudice di sorveglianza tutte le informazioni occorrenti perché egli possa stabilire le prescrizioni alle quali il vigilato deve essere sottoposto.

3. Solamente il giudice di sorveglianza può in ogni caso modificare o limitare le prescrizioni imposte con la sentenza o successivamente. Fino a quando il giudice di sorveglianza non abbia stabilite le prescrizioni conservano efficacia quelle precedentemente imposte.

4. Per le trasgressioni agli obblighi imposti si osserva l’articolo 231 del codice penale, anche se per tali trasgressioni vi sia procedimento in corso.

5. Le condanne irrevocabili per le trasgressioni anzidette sono dichiarate estinte ai termini degli articoli 2 e 231 del codice.

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