Art. 110
Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa
1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell’articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell’istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.
2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell’arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.
3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.
4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria.
5. L’esecuzione della pena dell’ergastolo si effettua nelle case di reclusione.