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Art. 110

Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa

 1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell’articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell’istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.

2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell’arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.

3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.

4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria.

5. L’esecuzione della pena dell’ergastolo si effettua nelle case di reclusione.

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