Art. 3
Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale
1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell’Amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.
2. Il direttore dell’istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell’istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all’esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all’amministrazione, i quali svolgono i compiti loro affidati con l’autonomia professionale di competenza.
3. Il direttore dell’istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell’esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.