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Art. 10

Corredo e oggetti di proprietà personale

 1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi. È

2. È assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.

3. È ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita nell’istituto.

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