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Art. 36

Regolamento interno

 1. L’Amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell’articolo 16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalità trattamentali indicate nell’articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti.

2. Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:

a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;

b) orari relativi all’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;

c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;

d) gli orari di permanenza nei locali comuni;

e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all’aperto;

f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;

g) le affissioni consentite e le relative modalità;

h) i giochi consentiti.

3. Il regolamento interno può disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell’istituto.

4. Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione prevista dal secondo comma dell’articolo 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall’Amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della legge e del comma 1 del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento.

5. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.

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