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Art. 44

Studi universitari

1.  I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi.

2.  A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

3.  Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell’impegno e del profitto dimostrati.

4.  I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.

 

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