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Art. 102

Licenze

 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all’internato in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.

2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell’articolo 89.

3. Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell’ora dell’arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e dell’ora di partenza.

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