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Art. 20 - Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

8. La reiterazione degli illeciti.

Un valore strategico nell’ambito del sistema sanzionatorio nei confronti degli enti collettivi è assegnato all’istituto della reiterazione, disciplinato nell’articolo 20. Come si è già avuto modo di notare, esso giuoca un ruolo determinate per l’irrogazione delle sanzioni interdittive, temporanee e definitive.

La natura amministrativa delle sanzioni e la loro riferibilità all’ente in dipendenza di un fatto reato hanno reso necessario calibrare l’istituto secondo cadenze che tenessero conto del sostrato empirico-crimonologico in cui impinge.

La reiterazione è così destinata a “scattare” quando la precedente condanna abbia avuto ad oggetto anche un solo delitto doloso. Questa soluzione è imposta dal rilievo che i delitti previsti nel decreto, nella maggior parte dei casi riferibili a soggetti in posizione apicale, rivelano una sostanziale estraneità rispetto al rischio di impresa, dirigendosi verso il conseguimento di illeciti profitti che alterano le regole della concorrenza e che alimentano i circuiti della criminalità del profitto.

Il messaggio che viene lanciato sul piano della politica criminale è oltremodo chiaro. Il rigore sanzionatorio viene modulato proprio sul tipo di illecito: se non è realisticamente possibile ignorare che l’attività di impresa sconta il rischio di commissione di illeciti strettamente collegati ai moderni processi produttivi, la criminalità del profitto segna, per contro, una frattura con i fondamentali precipitati di legalità che debbono conformare i sistemi economici dei paesi industriali avanzati e, pertanto, la minaccia non può conoscere cedimenti che ne affievoliscano l’efficacia preventiva.”

 

Rassegna di giurisprudenza

L’applicabilità delle sanzioni interdittive ai sensi dell’art.13 è subordinata alla circostanza che l’ente abbia tratto un profitto di rilevante entità, ovvero – in alternativa – abbia reiterato gli illeciti nel tempo. In tal senso, la reiterazione delle condotte illecite è valutabile quale elemento che giustifica l’emissione della misura a livello cautelare (Sez. 2, 4703/2012).