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Art. 21 - Pluralità di illeciti

1. Quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l’ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l’illecito più grave.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

9. La pluralità di illeciti.

La norma dell’articolo 21 detta disposizioni in tema di pluralità di illeciti.

Nel sistema dell’illecito amministrativo, opera come regola generale quella del concorso materiale delle violazioni, a cui si deroga, a mente dell’articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nei casi di concorso formale omogeneo o eterogeneo.

Su questo versante, il Governo non ritiene di doversi discostare dai principi generali dell’illecito amministrativo, salvo che per la necessità di dover adattare anche in questo caso l’istituto del concorso formale alla peculiarità del contesto, in cui i destinatari delle sanzioni sono gli enti collettivi.

Il comma 1 della disposizione stabilisce che l’ente soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo in relazione ad una pluralità di reati commessi con una azione od omissione, ovvero nello svolgimento della medesima attività.

Il riferimento agli illeciti dipendenti da reati commessi nello svolgimento della medesima attività evoca il rapporto pertinenziale che deve intercorrere tra i reati e il settore o il ramo di attività dai quali essi dipendono. Il regime del cumulo giuridico non potrà pertanto trovare attuazione quando la pluralità di violazioni sia riconducibile ad attività diverse e, in ultima analisi, a diverse lacune organizzative.

È indubbio peraltro che la nuova ipotesi soggetta all’applicazione del cumulo giuridico segna un’estensione che deve essere comunque circoscritta sotto il profilo temporale.

L’ambito di ragionevole unificazione del trattamento sanzionatorio è quello di reati che siano giudicati con un’unica sentenza o anche con più sentenze, quando l’ente già condannato per una o più violazioni, riporti una nuova condanna per uno o più illeciti commessi prima della precedente sentenza di condanna.

Ne deriva che non possono soggiacere al più favorevole regime del cumulo giuridico anche illeciti relativi a reati commessi successivamente, pena una sensibile caduta dell’efficacia general-preventiva del sistema sanzionatorio. Pertanto, come soglia temporale oltre la quale non è possibile applicare il cumulo giuridico, è stata indicata, nel comma 1, la sentenza anche non definitiva di condanna.

Per quanto concerne le sanzioni interdittive da irrogare nei casi di concorso formale ovvero di illeciti dipendenti dalla medesima attività, è stato privilegiato il ricorso al criterio dell’assorbimento, nel senso che, se sussistono le condizioni per l’applicazione di sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l’illecito più grave, da individuare attraverso una valutazione in concreto, che tenga conto della tipologia e della durata della sanzione inflitta.

Si è ritenuto, infine, non necessario dettare norme rivolte a disciplinare il concorso materiale delle sanzioni, nella convinzione che il sistema sia agevolmente ricostruibile sulla base dei principi generali.

Così: le sanzioni pecuniarie si cumuleranno per una somma pari al loro importo complessivo; identiche sanzioni interdittive, aventi ad oggetto le medesime attività, si applicheranno per un tempo pari alla loro durata complessiva; qualora, invece, si sia in presenza di sanzioni interdittive di diversa specie ma aventi lo stesso oggetto, esse si applicheranno tutte distintamente e per intero; troveranno invece applicazione congiunta le sanzioni interdittive di diversa specie che colpiscono differenti attività.

Nessun particolare problema sembra insorgere per l’applicazione in via definitiva di una pluralità di sanzioni interdittive.”

 

Rassegna di giurisprudenza

Del tutto generica e sviluppata in fatto è in ultimo la censura relativa all’entità della sanzione pecuniaria irrogata all’ente. Il calcolo della sanzione compiuto dai giudici di merito risulta effettuato correttamente e congruamente, sulla base delle emergenze di fatto, sulle quali non è possibile tornare in questa sede.

I giudici hanno infatti commisurato la sanzione sulla base dei criteri di cui all’art. 11, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente, dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Tale sanzione veniva poi correttamente aumentata ex art. 21, essendosi in presenza di una pluralità di illeciti, e poi ridotta a norma dell’art. 12, comma 2, essendo avvenuto il risarcimento del danno.

Non essendovi tuttavia prova del fatto che la società abbia adottato un MOG idoneo ad impedire altri reati, correttamente è stata esclusa la maggiore riduzione prevista dall’art. 12, comma 3.

A fronte di tali dati pacifici, del tutto generica si mostra la censura elevata dalla ricorrente, che si limita ad affermare la sussistenza di una situazione patrimoniale della società incerta e critica, senza tuttavia offrire alcuna prova concreta di tale asserzione, né allegare, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, alcun documento che possa deporre in tal senso (Sez. 4, 49593/2018).

La graduazione della sanzione, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti dall’articolo 21 in conseguenza della pluralità di illeciti commessi, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 11 e 12; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico che – nel caso di specie – non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla determinazione della quota e alla parametrazione della sanzione, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui agli artt. 11 e 12 citati il riferimento alla congruità della pena, come pure il richiamo alla gravità del fatto, alla sussistenza – al momento dell’illecito – di situazioni qualificanti il grado di responsabilità dell’ente quali ad esempio la presenza o assenza di un MOG, come puntualmente avvenuto nel caso in oggetto (Sez. 2, 26521/2017).